LA CORTE D'APPELLO 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile avente ad
oggetto 1'opposizione a delibera di ingiunzione della  CONSOB  numero
17118 del 30 dicembre 2009, nei confronti di Scanferlin  Mario  e  di
COFITO S.p.a.; 
    Vista la propria sentenza non  definitiva,  pronunciata  in  data
odierna, e provvedendo all'ulteriore corso della causa  in  relazione
alla opposizione concernente il capo n.  3  della  delibera,  con  il
quale e' disposta la confisca di titoli azionari e obbligazionari per
un  controvalore  di  euro  € 20.723.331,  ai   sensi   dell'articolo
187-sexies del d.lgs. 58/98 (t.u.f.); 
 
                               Osserva 
 
    La CONSOB ha disposto la confisca di cui sopra avendo  applicato,
nei confronti di Mario Scanferlin e della COFITO S.p.a., la  sanzione
amministrativa pecuniaria di  € 1.800.000  ciascuno,  rispettivamente
per la violazione degli articoli 187-bis e  187-quinquies  del  testo
unico, per abuso di informazione privilegiata. Tale confisca  ha  per
oggetto «il valore economico delle  azioni  costituente  il  prodotto
dell'illecito contestato, equivalente alla somma dei valori dei  beni
utilizzati e del  profitto  conseguito»  ed  ingloba  sia  il  valore
corrispondente alla somma  di  denaro  impiegata  per  acquistare  le
azioni, pari a euro 19.255.857,  sia  il  profitto  realizzato  dalla
rivendita delle azioni stesse, pari a euro 1.467.474. 
    Le parti opponenti propongono uno specifico motivo di opposizione
avverso tale capo della delibera. Esse  dubitano  della  legittimita'
costituzionale della disposizione di legge applicata,  per  contrasto
con gli articoli 3 e 27 della Carta fondamentale. 
    La Corte ritiene che la questione cosi' sollevata  sia  rilevante
in  quanto,  essendo  ravvisabili  gli   estremi   della   contestata
violazione, come ritenuto con sentenza non definitiva pronunciata  in
data odierna, risulta obbligatoriamente applicabile  la  confisca  in
questione,  non  solo  con  riferimento  al  profitto   dell'illecito
amministrativo, ma anche con  riferimento  al  prodotto  ed  ai  beni
utilizzati per commettere l'illecito stesso. 
    Il comma secondo dell'articolo 187-sexies,  citato,  prevede  che
qualora non sia possibile  eseguire  la  confisca  in  modo  diretto,
questa debba essere obbligatoriamente sostituita  dalla  confisca  di
somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 
    Ad avviso  della  Corte  non  e'  sostenibile  un'interpretazione
restrittiva,  che  consenta  di  escludere  siffatta  confisca,   con
particolare  riferimento  ai  beni  e  comunque  ai  mezzi  economici
corrispondenti non  gia'  al  profitto  dell'illecito,  ma  anche  al
controvalore dei titoli che sono stati movimentati nell'ambito  della
condotta ritenuta di rilievo. 
    Nel caso di specie, cio' comporta che per una violazione  che  ha
determinato un profitto di € 1.467.474, sia disposta la  confisca  di
titoli e comunque valori mobiliari per euro 20.723.331. 
    L'eccezione sollevata  dalla  difesa  appare  non  manifestamente
infondata, con particolare  riferimento  alla  obbligatorieta'  della
confisca in questione, sotto entrambi i profili dedotti. 
    Nonostante si tratti di previsione a titolo di confisca, e quindi
istituita nei termini di una misura  in  senso  lato  preventiva,  e'
palese che la conseguenza a cui l'ordinamento in  tal  modo  perviene
riveste un carattere sostanzialmente sanzionatorio. 
    E' affatto palese la sproporzione che  il  sistema  in  tal  modo
introduce fra l'entita', pur rilevante, della sanzione amministrativa
edittale e questa ulteriore conseguenza  sanzionatoria,  che  finisce
per  essere  totalmente  disancorata  da  parametri  riferibili  alla
gravita' in concreto della fattispecie  e  non  consente  al  giudice
alcuna graduazione, analoga  a  quella  che  e'  invece  al  medesimo
demandata in relazione alla determinazione in concreto della sanzione
in senso proprio. 
    Occorre ad  avviso  della  Corte  tenere  anche  conto  del  dato
fattuale che evidenzia  come,  nella  particolare  materia,  sia  non
infrequente il caso in  cui  al  conseguimento  di  un  profitto  non
particolarmente ingente faccia da corredo  l'utilizzazione  di  mezzi
economici, in definitiva di valori da  confiscare  obbligatoriamente,
per importi  invece  molto  consistenti  e,  soprattutto,  totalmente
disancorati dal rapporto proporzionale con il profitto stesso. 
    Tutto cio' induce  a  riconoscere  non  manifestamente  infondata
l'eccezione  sollevata,   sia   sotto   il   profilo   della   palese
irragionevolezza della sanzione che  viene  in  tal  modo  comminata,
rilevante ex articolo 3 Cost.,  sia  in  relazione  al  principio  di
proporzionalita'   enucleabile   dall'articolo   27    della    Carta
fondamentale. 
    Non si ritiene fondata l'obiezione che fa  leva  sul  riferimento
specifico   al   sistema   sanzionatorio   penale   di   quest'ultima
disposizione,  giacche'  la  garanzia  costituzionale   sembra   piu'
ampiamente   riferibile   alla   proporzionalita'   della    risposta
sanzionatoria  ordinamentale,  da  intendersi   nella   sua   portata
sostanzialmente punitiva, al di la' dello specifico riferimento  alla
applicabilita' della medesima per il tramite del processo penale.